Il regolamento CLP 1272/2008 CE è il recepimento comunitario del regolamento GHS approvato dalle Nazioni Unite (ONU). Entrambi hanno l’obiettivo di armonizzare e unificare la classificazione, l’etichettatura e l’impacchettamento delle sostanze chimiche e dei loro derivati e miscele.
Il regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, senza recepimento Nazionale, con un periodo di transizione tra il 2010 e il 2015, al termine di tale periodo il regolamento sostituirà interamente il regolamento 67/548/CEE riguardante le sostanze pericolose e il regolamento 1999/45/CE sui preparati pericolosi.
Gli attori coinvolti dal Regolamento sono i seguenti:
- produttori di articoli: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all’interno dell’UE;
- fabbricanti di sostanze: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica una sostanza all’interno dell’UE;
- importatori: ogni persona fisica o giuridica, con sede nella Comunità, responsabile dell’importazione (da paesi Extra-UE) di sostanze, preparati o articoli. La fornitura di una sostanza/preparato/prodotto da uno Stato membro UE ad un altro Stato membro UE non è considerata importazione;
- utilizzatori finali: ogni persona fisica o giuridica con sede in UE, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che utilizza la sostanza nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle;
- distributori: ogni persona fisica o giuridica con sede in UE, compreso il rivenditore al dettaglio che si limita ad immagazzinare e ad immettere sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto componente del prodotto da vendere.
DLGS81 & PARTNERS si pone l’obiettivo di assistere le imprese negli obblighi previsti da tale regolamento:
- classificare- etichettare-imballare sostanze e miscele in conformità al regolamento prima di immetterle sul mercato;
- Notificare gli elementi di classificazione ed etichettatura presso l’ECHA;
- In caso di nuove informazioni scientifiche e tecniche procedere alla revisione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele;
- Presentare una proposta di aggiornamento di classificazione ed etichettatura armonizzate, in caso di nuove informazioni;
- Conservare tutte le informazioni utilizzate per la classificazione e l’etichettatura per almeno 10 anni.